Statuto CISAfor
Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali
e la Gestione dei Rischi
Articolo 1
Denominazione, sede e durata
- E’ costituita una Associazione avente denominazione “CISA FORMAZIONE”. Tale associazione userà la sua denominazione sia in forma estesa, sia con l’acronimo “CISAfor”.
- La Associazione non ha scopo di lucro. I proventi che le pervengano a qualsiasi titolo non sono distribuiti ai soci né in forma diretta né indiretta ma destinati a soddisfare le finalità della Società stessa.
- La Associazione ha sede legale in Firenze. L’indirizzo della sede sociale sarà fissato con le altre modalità previste dalla legge. La sede legale potrà essere trasferita nel comune di Firenze senza che sia necessaria una modifica statutaria, con semplice delibera del Consiglio Direttivo della Associazione. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere altresì istituiti uffici operativi e di rappresentanza in Italia e all’estero.
- La durata è illimitata.
Articolo 2
Finalità e oggetto sociale
- L’oggetto e le finalità della Associazione concernono i settori previsti all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 112/2017 con particolare riferimento a quelli indicati ai punti d), e), f), g), h), i) che vengono integrati con i seguenti:
- a) promuovere, sostenere e coordinare ricerche negli ambiti delle scienze attuariali nella loro accezione moderna e della valutazione e gestione dei rischi intese nel senso più ampio, includendo in particolare:
– i problemi della Previdenza, dell’Assistenza sanitaria, del Mutuo soccorso e del Welfare,
– le problematiche relative alla Solvibilità e quelle delle Assicurazioni di Persone sia individuali che collettive,
– le problematiche concernenti la valutazione e la gestione non solo dei rischi aziendali o finanziari, ma anche di ogni altra specie di rischio (rischi ambientali, sanitari, alimentari, del patrimonio culturale, eccetera),
– ogni problematica connessa con la gestione dei rischi quali la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la preservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, le valutazioni concernenti il turismo sociale, eccetera;
- b) diffondere i risultati delle ricerche svolte;
- c) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale negli ambiti indicati al punto a), che saranno detti nel seguito, per ragioni di brevità, “settori scientifici di riferimento”;
- d) favorire scambi con la comunità internazionale.
- L’oggetto e le finalità della associazione si realizzano nei modi seguenti con la collaborazione del Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA):
- organizzando scuole, seminari, convegni e cicli di lezioni sugli sviluppi recenti nei settori scientifici di riferimento, con la partecipazione di docenti o esperti di Università, Enti ed Istituzioni Italiane e straniere;
- promuovendo e sponsorizzando presso Università, Master, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, nonché l’istituzione di assegni di studio e posti di ricercatore;
- istituendo collane di discussion papers e promuovendo pubblicazioni (monografie, lecture notes, raccolte di saggi, riviste, libri, eccetera), anche al fine di diffondere e favorire lo sviluppo dei settori di riferimento;
- ricercando forme di collaborazione con Università, Enti, Istituzioni, italiane e straniere, per la trattazione di ogni problematica afferente i settori scientifici di riferimento;
- ponendo in atto progetti, anche di natura applicativa, rivolti a promuovere l’utilizzazione della Previdenza complementare, dell’Assistenza sanitaria integrativa, del Mutuo Soccorso, del Welfare e di una corretta analisi e gestione dei rischi di ogni specie;
- partecipando a bandi competitivi nazionali ed internazionali per il finanziamento della ricerca e dell’alta formazione nei settori scientifici di riferimento ed in quelli previsti ai punti d), e), f), g), h), i), elencati all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 112/2017.
- La Associazione potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio Consiglio Direttivo, per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Sono escluse le attività riservate ad iscritti in albi ed elenchi ai sensi di legge, le attività relative ai servizi di investimento di cui al D.Lgs. 58/1998, la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti fissati dal D.Lgs. 385/1993 e dalle sue disposizioni attuative, nonché l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al Titolo V del D.Lgs. 385/1993.
Articolo 3
Patrimonio ed entrate dell’Associazione
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervengano sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con avanzi di gestione.
- Le entrate dell’Associazione sono pertanto costituite da:
- a) le quote associative periodiche od una tantum versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- d) il ricavato derivante dall’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi.
- f) ogni altra attività che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Articolo 4
Soci
- Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri relativamente ai quali non siano noti fatti e comportamenti in palese contrasto con le finalità e le attività dell’Associazione.
- Possono essere altresì soci enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che esercitino attività non contrastanti con quelle dell’Associazione e la cui struttura corrisponda a precipui criteri di democraticità.
I soci saranno classificati nelle seguenti categorie.
– Soci fondatori: quelli ai quali deve ricondursi la paternità dell’iniziativa associativa e senza il cui apporto organizzativo e coordinativo non si sarebbe addivenuti alla costituzione dell’Associazione, ovvero coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
– Soci ordinari: quelli (individuati, dopo la relativa ammissione, in apposito libro degli associati tenuto a cura del Presidente) che, avendo dimostrato alte qualità morali ed intellettuali e avendo enunciato la massima disponibilità a svolgere qualsivoglia attività possa risultare utile al perseguimento delle finalità associative, siano stati ammessi a far parte dell’Associazione secondo la procedura dell’articola seguente.
– Soci Enti: quelli aventi personalità giuridica associativa o societaria che esercitino attività non contrastanti con quelle dell’Associazione e la cui struttura corrisponda a precipui criteri di democraticità.
Non sussistono disparità di trattamento per i soci potendo essi partecipare direttamente o indirettamente alle attività e alla vita dell’Associazione con i medesimi obblighi e diritti.
- L’adesione all’Associazione viene considerata per tutti i soci a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso in qualunque momento; il recesso del socio non dà diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.
- I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a frequentare gratuitamente le attività di formazione organizzate dalla associazione. Per ogni attività di formazione i soci enti dovranno indicare la persona partecipante a tale attività.
Articolo 5
Ammissione dei soci
- Possono essere soci persone giuridiche e persone fisiche maggiori d’età. E’esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- L’ammissione dei soci ordinari e dei soci Enti è deliberata dal Consiglio Direttivo previo parere favorevole dei soci fondatori ed avviene su domanda degli interessati.
Art. 6
Doveri dei Soci
- L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
- I soci, oltre all’obbligo annuale di versare la quota associativa almeno nella sua misura minima o secondo quanto disposto dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo della Associazione, hanno quello di contribuire direttamente o indirettamente al perseguimento delle finalità e dell’oggetto sociale di cui all’articolo 2.
Articolo 7
Perdita della qualifica di socio e recesso del socio
- La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità ovvero per l’inadempimento dei doveri di cui all’art. 6.
- La qualità di socio fondatore si perde esclusivamente mortis causa o dimissioni.
- La morosità, così come l’inadempimento dei doveri di cui all’art. 6, sono accertati e dichiarati dagli amministratori. L’indegnità è sancita dall’assemblea degli associati. Le dimissioni operano in ogni caso dall’esercizio successivo a quello in cui sono presentate. La qualifica di socio non è trasferibile né per atto tra vivi né mortis causa. In ogni caso la perdita della qualifica di socio non dà diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.
Articolo 8
Gli Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore.
Articolo 9
Il Presidente
- Il Presidente dell’Associazione viene eletto, tra i membri di più antica iscrizione, dall’Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- Il Presidente dell’Associazione, è membro di diritto del Consiglio Direttivo, presiede il medesimo nonché l’Assemblea dei soci e fissa l’ordine del giorno delle rispettive adunanze; ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché nelle controversie con gli associati; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali
- Il Presidente cura l’esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi di terzi.
- Il Presidente sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione; esercita la sorveglianza dell’andamento morale ed economico dell’Associazione.
- Il Presidente può delegare ad uno dei Vicepresidenti parte dei suoi compiti in via transitoria o in via permanente.
Articolo 10
I Vicepresidenti
- Sono nominati dall’Assemblea al massimo tre Vicepresidenti che possono essere delegati dal Presidente allo svolgimento di attività di competenza del Presidente stesso.
- Il Presidente nel caso di sua impossibilità temporanea allo svolgimento delle sue funzioni indica il Vicepresidente che lo dovrà sostituire. Nel caso di mancata indicazione tale compito spetterà al Vicepresidente più anziano.
Articolo 11
L’Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci indipendentemente dalla categoria d’appartenenza.
- L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria a seconda dell’oggetto di delibera. L’Assemblea ordinaria è regolamentata dal successivo articolo 12 e l’Assemblea straordinaria dall’articolo 13. Il presente articolo detta le disposizioni comuni alle due assemblee.
- L’Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso personale ai soci da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. In casi di particolare urgenza, a giudizio insindacabile del Presidente, tale termine può essere ridotto a tre giorni.
- Le convocazioni possono essere portate a conoscenza dei soci anche tramite telefax o posta elettronica o sms. Tali convocazioni dovranno essere inviate all’indirizzo, al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono cellulare notificati nel libro dei soci.
- L’Assemblea potrà essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e dovrà essere convocata anche quando ne facciano richiesta al Presidente o almeno un decimo dei soci od anche un unico socio fondatore.
- Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio avente diritto di intervenire in assemblea. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
- L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, eventualmente anche all’estero.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, da persona designata dall’Assemblea stessa. Al Presidente dell’Assemblea spetta di constatare la validità delle delibere ed in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti in Assemblea.
Articolo 12
L’Assemblea ordinaria
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per approvare il bilancio consuntivo entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello cui si riferisce il bilancio. L’assemblea ordinaria stabilisce le direttive generali dell’attività della Associazione e delibera su quanto ad essa demandato per legge o statuto.
- L’Assemblea ordinaria stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte dei soggetti abilitati alla sua convocazione.
- L’Assemblea elegge:
– il Presidente dell’Associazione, che è altresì Presidente del Consiglio Direttivo;
– i Vicepresidenti;
– gli altri membri del Consiglio Direttivo, dopo aver determinato il numero di consiglieri da eleggere oltre al Presidente e ai Vicepresidenti, tenendo conto di quanto previsto dal seguente art. 15;
– elegge il Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso o il Revisore unico.
- L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando intervengano, in prima convocazione, almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione, che potrà essere fissata eventualmente lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
- I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti da un Segretario scelto dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far intervenire un notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario.
Articolo 13
L’Assemblea straordinaria
- L’Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengano in prima convocazione almeno i due terzi dei soci e, in seconda convocazione, almeno la metà dei soci, e, comunque, tutti i soci fondatori.
- L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti e comunque con il voto unanime dei soci fondatori.
- L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
– sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio secondo le disposizioni del presente statuto;
– su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- I verbali dell’Assemblea straordinaria devono essere redatti da Segretario scelto dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e dagli altri componenti eletti dall’assemblea. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio Direttivo può variare da un minimo di due ad un massimo di sette. Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio.
- Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più amministratori delegati, il Segretario dell’Associazione e il Tesoriere indicando le funzioni ad essi delegate.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei componenti se il loro numero è maggiore di tre e da due componenti se il loro numero è minore o uguale a tre.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede uno dei rispettivi componenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell’adunanza oppure mediante telefax, SMS o messaggio di posta elettronica al numero di telefono e all’indirizzo di posta elettronica notificati all’Associazione.
- In caso di particolare urgenza i giorni precedenti l’adunanza possono essere ridotti da cinque a due.
- Le riunioni possono essere tenute in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, anche all’estero.
- Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità si procede ad ulteriori tre votazioni dopo le quali prevale la parte sostenuta dal voto del Presidente.
- Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quest’ultimo nominato dal Presidente medesimo fra gli intervenuti all’adunanza.
- I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni del Consiglio. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia ritenuto opportuno dare pubblicità.
Articolo 15
Poteri e Compiti del Consiglio direttivo
- Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo quanto riservato all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
- Il Consiglio Direttivo ha, in particolare, i seguenti compiti:
– a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
– b) deliberare, previo parere vincolante positivo unanime dei soci fondatori, le nomine delle persone che dovranno rivestire ogni tipo di funzione, incarico o responsabilità relativamente ad ogni attività (progetti di ricerca, corsi di formazione, master, libere università, ecc.) condotta in seno all’Associazione o col patrocino dell’Associazione stessa;
– c) predisporre i bilanci ed i rendiconti, preventivi o consuntivi, da sottoporre all’Assemblea seguendo quanto indicato all’articolo 17 del presente statuto;
– d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
– e) dare parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o dai soci fondatori;
– f) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci contenuti nel libro degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio ovvero per accertare l’eventuale sopravvenienza di cause di esclusione, prendendo gli opportuni provvedimenti;
– g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
– h) deliberare l’esclusione dei soci;
– i) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti o Istituzioni pubbliche o private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci.
- Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci o da non soci.
Art. 16
Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti
- L’assemblea nomina, se imposto dalla legge, un Revisore Contabile scegliendolo tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o il Collegio dei Revisori dei Conti indicandone il Presidente.
- L’incarico dura tre anni e termina con la scadenza alla data della decisione dei soci per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
- L’Organo esercita le funzioni indicate all’art. 2409 ter del codice civile.
Articolo 17
Bilancio, rendiconto finanziario e avanzi di gestione
- L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo viene convocato entro il 30 aprile di ogni anno per la redazione del bilancio (o rendiconto consuntivo economico patrimoniale e finanziario), da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
- Presso la sede dell’Associazione è previsto il deposito dei bilanci che dovrà avvenire entro i quindici giorni antecedenti l’adunanza dell’Assemblea. I bilanci dovranno rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse a prenderne visione.
- E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale sociale per tutta la durata dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge, ovvero in favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale, che rientrino nella medesima unitaria struttura.
- E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
Articolo 18
Scioglimento dell’Associazione
- In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa esso avvenga, l’Assemblea straordinaria provvederà, sentito l’Organo di Controllo se nominato, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione avente finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19
Disposizioni generali
- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge con riferimento alle norme relative al terzo settore.
